Descrizione
Scadenzario riepilogativo dei nuovi obblighi amministrativi introdotti dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali e dalle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
Secondo le indicazioni dell’art. 12, c.1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il responsabile della trasparenza delle pubbliche amministrazioni pubblica sul proprio sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.
Che cosa si intende per obblighi amministrativi? Sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.
Norma di riferimento d.lgs 33/2013
Art. 2 - Oggetto 1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione. 2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Art. 34 -Trasparenza degli oneri informativi 1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Scadenziario normativo
Destinatari | Denominazione dell’adempimento con collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni | Denominazione dell’adempimento con collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni | Riferimento normativo | Scadenze |
Alunni | Iscrizioni on-line | Iscrizioni per l’A.S. 2014-15 per tutti gli ordini di | C.M. MIUR n.28 10.01.2014 | Dal 3 al 28.02.2014 Registrazione sul sito MIUR a partire dal 27.01.2014 |
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